MCB - Massaggiatore

LA FIGURA PROFESSIONALE

massaggiatore-mcbIl Massaggiatore MCB è la figura inserita nell’elenco delle professioni del Ministero della Salute fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, abilitata ad operare in autonomia, anche in regime di libera professione, nell’ambito del massaggio sportivo e del benessere e, dietro specifica prescrizione medica nell’ambito terapeutico, in collaborazione con le altre figure dell’area sanitaria e riabilitativa.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è stato istituito con Legge 1264 del 23.06.1927, poi confluita nel Testo Unico delle Legge Sanitarie, e identificato come colui che su prescrizione del medico curante esegue “massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” e colui che su prescrizione del medico curante “pratica bagni medicali a scopo terapeutico”.

Con Decreto n.10043 del 06.10.2009 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di concerto con la Direzione Sanità ha attivato anche in Regione Lombardia il relativo percorso formativo, al termine del quale, previo superamento dell’esame finale, l’allievo consegue l’Attestato di Abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, valido sia a livello nazionale che europeo.

La figura del MCB può collaborare su tutto il territorio nazionale con strutture sanitarie private convenzionate con le Regioni o il Ministero della Salute – benché la figura del MCB non rientri fra quelle indispensabili per l’accreditamento di una struttura sanitaria –  può, inoltre, collaborare con poliambulatori, residenze per anziani, terme, spa e centri idroterapici, sportivi, wellness.

DECRETO N. 10043 DEL 6/10/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE – [ 109 KB ]

SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA

Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:

  • le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
  • le spese per le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
  • le spese per le cure termali (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
  • le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA
Daniela Bottinelli Massoterapista
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